Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo



Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 c.1 lett.a,b,c,d,e,f d.lgs. n.33/2013

Gli Organi di indirizzo politico del Comune di Formia sono:

Il Sindaco:

Il Sindaco è eletto il sindaco è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune a suffraggio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio Comunale,  e dura in carica cinque anni.

Nel corso della seduta di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco giura di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Nelle occasioni ufficiali, il Sindaco veste la fascia tricolore, che è il suo distintivo.

Dati i compiti e le responsabilità, il Sindaco è la figura più importante dell’Amministrazione.

In particolare il Sindaco:

  • – è l’organo responsabile del Comune e lo rappresenta;
  •  – convoca e presiede la Giunta Comunale;
  • – nomina (ed eventualmente revoca) i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale;
  • – nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti comunali, nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi comunali, sovraintende al funzionamento degli stessi, incluso l’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, fatta salva la competenza dei dirigenti;
  • – emana ordinanze (contingibili e urgenti) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e anche, in qualità di ufficiale di governo, nei casi in cui sia necessario prevenire o eliminare gravi pericoli per la pubblica incolumità;
  • – adotta le misure per fronteggiare le situazioni di emergenza (alluvioni, terremoti, calamità naturali in genere) fino all’intervento della Protezione Civile;
  • – disciplina gli orari dei servizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nel rispetto dei criteri regionali e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale;
  • – in qualità di ufficiale di governo, sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile della popolazione  e alle competenze demandate al comune in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  • – nella stessa qualità di ufficiale di governo svolge i compiti attribuitigli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria ed in materia di vigilanza sulla sicurezza e l’ordine pubblico, dandone informazione al Prefetto.

La Giunta:

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art.107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.

Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

Riferisce annualmente al Consiglio sul proprio operato e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

È compito della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

 

Il Consiglio:

Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a. statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art.48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto,
piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c. convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g. indirizzi da osservare da parte delle
aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
h. contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni
di prestiti obbligazionari;
i. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alle somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
j. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti
obbligazionari;
k. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti,
aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

(normativa di riferimento: art. 42, Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”).