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RAGIONERIA

DURC - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - AUTOCERTIFICAZIONE - LEGGE 12 LUGLIO 2011 N. 106

L'art. 4, comma 14-bis, della legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" prevede che: "Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000,00 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p), del Testo Unico di cui al D.P.R. 445/2000, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive"

Pertanto è possibile acquisire, in luogo del DURC, una dichiarazione sostitutiva nei seguenti casi:
a) Contratti di forniture di importo netto fino a 20.000,00 Euro;
b) Contratti di acquisizione di servizi di importo netto fino a 20.000,00.

Non è ammessa l'autocertificazione per i contratti di lavoro di qualsiasi importo e naturalmente per i contratti di servizi e forniture di importo netto superiore a 20.000,00 Euro.

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