DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI, PULIZIA FOSSI DI SCOLO E REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO.


14 Maggio 2022


OGGETTO: DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI, PULIZIA FOSSI DI SCOLO E REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO.

 

IL SINDACO

 

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm

Premesso che, al fine di rendere più sicura la viabilità secondaria di uso pubblico nonché le abitazioni interessate e di prevenire situazioni di allagamento, risulta necessario:

- regolare il deflusso delle acque meteoriche e, in particolare, mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate ed i fossi che attraversano le proprietà private, soprattutto quelle prospicenti e adiacenti le strade comunali;

- garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione adiacenti le strade comunali, la viabilità ad uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni interessate;

- mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

Considerato che, ai sensi del punto 46) dell’art. 3 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 — nuovo codice della strada, per “Sede stradale” si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi e le piste ciclabili;

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

Rilevato, inoltre, che dai terreni adiacenti risulta crescente il manifestarsi di tracimazione delle acque piovane sulle sedi delle strade comunali e provinciali con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;

Dato atto che il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico/sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;

Considerato che in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti delle scarpate non correttamente sfalciate;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, necessario che si provveda allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali, tombinature e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto, altresì, necessario ordinare ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti abbandonati che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità e provvedere alla regimentazione delle acque piovane in modo da evitare tracimazioni sulle sedi viarie comunali e provinciali di acque con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere;

Che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell’anno al fine della sicurezza, igiene e sanità pubblica;

Visto il Codice Civile in particolare gli articoli n. 892, 893 e 894;

Visto il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 29 del Nuovo Codice della Strada;

Visto l’art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Visto l’art. 50 comma 7 bis del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 recante “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”

e ss.mm.;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, nonché Organi Sociali conduttori e/o proprietari di Servizi pubblici in particolare in prossimità di curve ed incroci:

  1. il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;
  2. di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità e di provvedere alla regimentazione delle acque piovane in modo da evitare tracimazioni sulle sedi viarie comunali e provinciali di acque con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere;
  1. di differenziare e smaltire i rifiuti abbandonati recuperati, nel rispetto delle regolamentazioni comunali vigenti.

 

Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere sulla sede stradale o sulle sue pertinenze o in fossati di scolo delle acque piovane, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie o fogliame e detriti di ogni genere, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.

AVVERTE

Ai trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza, verrà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da C. 500,00 a f. 5.000,00 di cui all’art. 50 comma 7 bis del D. Lgs 18.8.2000, n. 267.

A carico degli inadempienti verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all’autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del C.P. e di quant’altro previsto dalla Legge 353/2000 e ss.mm. in materia penale.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata al1’Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Inserita nel sito ufficiale del Comune rev.comune.formia.lt.it

Le Forze de11’Ordine e il Comando di Polizia Municipale sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura U.T.G. di Latina, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla stazione dei Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Locale, al Comando di Polizia Provinciale di Latina, al Settore Lavori Pubblici — servizi Ambiente e Manutenzione, Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, per i provvedimenti di competenza.

Alla Procura della Repubblica di Cassino.

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giuseppe Caramanica — Dirigente del 3^ Settore Lavori Pubblici.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso Giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al1’Albo, dinanzi al TAR LAZIO Sezione Staccata di Latina ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24-11-1971 NO   1199 e ss.mm.ii.

 

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